Come si costituisce e si condivide l’energia nei gruppi di autoconsumo collettivo: il caso del condominio

Lo Studio ARCHANDLAW di Sesto S. Giovanni, Via Podgora 131, ci parla di autoconsumo collettivo condominiale. 

L’AUC si costituisce a livello condominiale con l’assunzione di delibera dell’assemblea con la maggioranza della metà dei millesimi (art.1120 secondo comma c.c.), ovvero i condomini, con la maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell’edificio, possono disporre innovazioni con oggetto interventi di risparmio energetico, nonché per la produzione di energia con impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili. Può essere invocato anche l’art.26 comma 2, legge 10 (1991 (1/3 millesimi). I condomini non interessati/contrari, possono essere esonerati dalle spese e pertanto esclusi anche dai benefici, ma potranno aderire in un secondo momento.

Per iniziativa di almeno 2 condomini, potrà essere costituito il gruppo di autoconsumo collettivo condominiale. L’art.1122 bis c.c. 2° comma recita che è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole u.i. del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuali dell’interessato.