Quante sono le donne palpeggiate sui mezzi pubblici o per strada? Dopo più di un anno di rubrica ‘Gazzettino MeToo’ possiamo affermare che sono innumerevoli le segnalazioni pervenute ma sono tantissimi anche gli episodi che non si conoscono, poiché per alcune donne e ragazze, fatti del genere fanno parte della quotidianità.
Vengono infatti comunemente chiamati ‘molestie’ ma la Corte di Cassazione ha stabilito che c’è una sostanziale differenza fra molestia e violenza sessuale e il confine è molto più sottile di quello che si immagina. Se una donna subisce sfregamenti o palpeggiamenti, la Cassazione parla di reato di violenza sessuale. Quest’ultimo (contemplato dall’articolo 609 bis del codice penale) punisce con la reclusione da cinque a dieci anni «chi, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe uno a compiere o subire atti sessuali».
E per atti sessuali non si intende un rapporto sessuale parziale o completo ma anche strofinamenti e toccamenti su parti intime, persino sopra i vestiti, e quegli atti, pure senza il contatto fisico diretto con la vittima, che siano finalizzati a porre in pericolo il bene primario della libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale di chi agisce.
Per molestia, invece, si intende una contravvenzione e non un reato. È meno grave e il legislatore la punisce con l’arresto fino a 6 mesi o il pagamento di una multa fino a 516 euro. Viene punito chi «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo». Il molestatore è quindi chi fischia per strada o urla frasi sconce, mentre la persona che si struscia, tocca o palpeggia viene configurato come un violentatore, rischiando pene severissime.