Cda Martinelli, arriva la sentenza del Tar

È arrivata in questi giorni la sentenza del Tar riguardante il consiglio di amministrazione della Fondazione Martinelli, struttura sanitaria che da anni si occupa degli anziani, ma non solo. a Cinisello Balsamo.

Il Tribunale si è dovuto esprimere in merito a un ricorso presentato da un ex consigliere, legato alla questione la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione Ricovero Martinelli. Nel dettaglio, l’ex consigliere aveva presentato ricorso poiché la nuova composizione del cda (nominato lo scorso gennaio dal Prefetto di Milano come prevede lo statuto della Fondazione) non comprendeva un residente nell’allora Comune di Balsamo. «Secondo la volontà testamentaria del fondatore, Carlo Martinelli – si legge nel testo della sentenza -, la Fondazione era destinata ad operare quale ‘ricovero dei tubercolotici del Comune di Balsamo’ e doveva costituirsi in ente morale amministrato da un consiglio composto da un presidente e quattro membri, tutti nominati dal Prefetto di Milano. In tal senso, l’art. 7 dello Statuto della Fondazione prevede che la nomina dei componenti (5 in totale) del consiglio di amministrazione venga disposta dal Prefetto di Milano, il quale dovrà provvedervi scegliendone ‘tre possibilmente tra parenti, anche lontani, in linea paterna con il fondatore e due tra gli abitanti del territorio dell’ex Comune di Balsamo’». Il Tribunale ha dunque esaminato quanto accaduto negli anni, accertando e chiarendo la questione sotto diversi punti: «Il riferimento al territorio dell’ex Comune di Balsamo non è casuale, perché, al tempo dell’istituzione della fondazione, il Comune di Balsamo era distinto dal Comune di Cinisello; solo due anni dopo il testamento e il decesso del fondatore, i Comuni di Balsamo e Cinisello furono riuniti nell’unico Comune denominato Cinisello Balsamo, con sede municipale a Cinisello. È, quindi, palese che lo Statuto nel fare riferimento al territorio dell’ex Comune di Balsamo ha dettato una regola ben precisa nella scelta degli amministratori, che, al di là delle successive dinamiche di accorpamento tra enti locali, devono essere scelti tra persone che abitano nel territorio che un tempo costituiva il Comune di Balsamo».

Ma non è tutto: «Le parti resistenti sostengono che la norma dell’art. 7 andrebbe intesa in senso evolutivo – spiegano dal Tar -, sicché, così come il Comune di Balsamo è stato unificato a quello di Cinisello, costituendo il Comune di Cinisello Balsamo, allo stesso modo, il riferimento al ‘territorio dell’ex Comune di Balsamo’ andrebbe inteso come riferibile al territorio dell’attuale Comune di Cinisello Balsamo. La tesi non può essere condivisa. Lo Statuto è chiaro nell’esprimere la volontà del Fondatore di limitare la scelta di almeno due consiglieri tra coloro che abitano nel territorio dell’ex Comune di Balsamo e la norma statutaria non si presta ad altre interpretazioni. Al momento dell’istituzione dell’Ente, lo scopo statutario consisteva nella realizzazione di un ‘ricovero dei tubercolotici del Comune di Balsamo; successivamente, una volta debellata la tubercolosi, la Fondazione ha reindirizzato la propria attività verso anziani e disabili, modificando l’oggetto della propria attività e il proprio ambito di intervento, tanto che l’art. 2 dello Statuto prevede, al comma 1, che la Fondazione ‘si propone di svolgere esclusivamente attività di assistenza sociale e socio-sanitaria di natura domiciliare, residenziale e ambulatoriale, finalizzata alla solidarietà sociale nei confronti di anziani, nonché di altri soggetti affetti da malattia e/o disabilità, di qualunque condizione e sesso, che si trovino comunque in stato di svantaggio per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari’, con la precisazione, dettata al comma 2 della norma in esame che ‘la Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o residenti nel Comune di Cinisello Balsamo e limitrofi’.

Nessuna modifica, però, nella parte riguardante la formazione del cda, da rinnovare ogni quattro anni: «Lo Statuto non è stato modificato nei criteri di scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione – concludono dal Tribunale -, in relazione ai quali è stata preservata la volontà originaria del Fondatore. Pertanto, laddove le esigenze di mantenere l’operatività dell’Ente hanno imposto una variazione delle finalità istituzionali, lo Statuto è stato modificato, viceversa, nessuna modifica è stata disposta in relazione ai criteri di scelta dei componenti, rispetto ai quali è rimasta inalterata la volontà del Fondatore».

Nessuna diversa interpretazione dell’articolo 7, dunque, secondo la sentenza del Tar: i consiglieri devono essere scelti tra gli abitanti dell’allora comune di Balsamo. «Il provvedimento impugnato ha individuato tre persone che non presentano i requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la precisazione che la domanda cautelare resta assorbita dalla presente sentenza di accoglimento dell’impugnazione». Il Tar ha quindi accolto il ricorso, decidendo di «annullare il provvedimento impugnato indicato» e quindi di fatto decidendo di annullare la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione Martinelli, deciso dal Prefetto con un decreto dello scorso 17 gennaio.